OMESSA RISPOSTA AL QUESTIONARIO, NESSUNA DECADENZA PROCESSUALE
L’omessa risposta al questionario inviato dall’Agenzia delle Entrate non produce alcuna decadenza automatica, e non impedisce al contribuente di produrre e far valere, in sede processuale, documentazione giustificativa delle spese sostenute. E’ il principio stabilito dalla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, sentenza n. 5270/8/2019, che in riforma della pronuncia resa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Como ha accolto l’appello del contribuente, difeso dall’avv. Giorgio Mangiaracina e condannato l’Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio. In primo grado le – giuste – ragioni del contribuente non erano state prese in considerazioni dal giudice unicamente perché il contribuente, pur avendo ricevuto il questionario da parte dell’Agenzia delle Entrate, non vi aveva dato risposta. In conseguenza si era verificata la decadenza prevista dal terzo comma dell’art. 32, D.P.R. n. 600/1973, che appunto prevede che “le notizie ed i dati non addotti e gli atti, i documenti, i…
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