GESTIONE DEI RIFIUTI: ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE DEL SINDACO

GESTIONE DEI RIFIUTI: ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE DEL SINDACO

GESTIONE DEI RIFIUTI: ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE DEL SINDACO 1200 800 CC Legal

L’ordinanza contingibile e urgente emessa dal Sindaco può essere adottata per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti (Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria, sentenza del 02.07.2019, n. 437)

 

Le ordinanze contingibili e urgenti emesse dal Sindaco ai sensi dell’articolo 50, comma 5, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (c.d. Testo Unico degli Enti Locali), sono legittime qualora si verifichino situazioni di eccezionale e urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell’ambiente e non si possa altrimenti provvedere. Tali ordinanze, possono essere adottate per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell’ambiente.

Ai fini dell’adozione dell’ordinanza, non rileva inoltre chi o cosa abbia determinato la situazione di pericolo che il provvedimento è volto ad affrontare (Consiglio di Stato, Sez. V, 26.05.2015, n. 2610 e Tar Palermo, sez. III, 1.02.2017, n. 291). L’ordinanza in esame, non può tuttavia prevedere unilateralmente le condizioni economiche della prosecuzione del servizio rinviando tout court ad accordi contrattuali non più validi ed efficaci tra l’amministrazione e il soggetto esecutore. Questo, il principio ribadito dal Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria, sede di Reggio Calabria, con la sentenza del 02.07.2019, n. 437.

Nel caso di specie, la società aggiudicatrice ed esecutrice del servizio di raccolta di gestione dei rifiuti solidi urbani per alcuni comuni calabresi, aveva dapprima attivato la procedura stragiudiziale e poi giudiziale di risoluzione contrattuale ai sensi dell’articolo 1454 c.c., per l’inadempimento delle amministrazioni comunali rispetto ai ritardi nei pagamenti delle prestazioni rese.

La stessa società, era stata poi costretta a presentare presso il competente Tribunale domanda di ammissione al concordato preventivo liquidatorio con piano di concordato che non prevedeva la prosecuzione dei contratti per cui è causa.

Lasciando in disparte le vicissitudini societarie della ricorrente, rileva qui considerare che al fine di garantire la continuità nei servizi di gestione dei rifiuti solidi urbani, il Sindaco di uno dei Comuni interessati emetteva un’ordinanza contingibile e urgente ai sensi dell’articolo 50, comma 5, del D.lgs. 267/2000 e dell’articolo 191 del D.lgs. 152/2006.

Le ordinanze contingibili e urgenti, come noto, possono essere adottate solo per affrontare situazioni di carattere eccezionale ed impreviste, costituenti una minaccia per la pubblica incolumità, per le quali sia impossibile utilizzare i normali mezzi apprestati dall’ordinamento giuridico.

Presupposto per l’adozione di tali ordinanze è la sussistenza e l’attualità del pericolo, cioè del rischio concreto di un danno grave e imminente per l’incolumità pubblica e per l’igiene, a nulla rilevando ad esempio che la situazione di pericolo sia nota da tempo (Consiglio di Stato, sez. V, n. 4968/2012).

L’ordinanza contingibile e urgente può essere legittimamente utilizzata anche in materia ambientale, nei casi di emergenze per la salute pubblica, ma non possono essere adottati provvedimenti a “contenuto normativo ed efficacia a tempo indeterminato”.

Con questa ordinanza infatti, è possibile derogare alla normativa primaria solo in maniera temporalmente delimitata e nei limiti della “concreta situazione di fatto che si intende fronteggiare”, dovendosi garantire il principio di legalità posto alla base dello Stato di diritto (Tar Campania, sez. V, n. 3309/2014).

Nel caso in esame, il Tar Calabria si è espresso in ordine ad un ulteriore limite dell’ordinanza in esame, ovvero la determinazione unilaterale da parte dell’amministrazione del corrispettivo da pagare nei confronti del privato esecutore del servizio oggetto del provvedimento.

Con lo strumento dell’ordinanza contingibile ed urgente, infatti, l’ente può solo imporre al privato l’erogazione delle prestazioni, anche in assenza del consenso da parte dell’impresa a prorogare spontaneamente gli effetti di un precedente contratto, ma non può imporre alla società un corrispettivo per l’espletamento di quel servizio e tantomeno può farlo rinviando ad accordi contrattuali sulla cui vigenza ed efficacia vi è contesa tra le parti.

Viceversa, si consentirebbe all’amministrazione di sacrificare la libera iniziativa economica privata a beneficio del proprio esclusivo interesse di risparmio di spesa, con violazione dei principi desumibili dall’art. 41 Cost. (Consiglio di Stato, sez. V, 2.12.2002 n. 6624).

La giurisprudenza amministrativa risulta consolidata nel senso che “il provvedimento contingibile ed urgente non può giustificare anche una sorta di prezzo imposto dall’Amministrazione al privato; all’obbligo di proseguire nell’espletamento del servizio si ricollega un’esigenza di giusto compenso per il destinatario del provvedimento” (Consiglio di Stato, sez. V, 2.12.2002, n. 6624).

Per tali ragioni, il Tar Calabria, con la sentenza in commento, ha accolto il ricorso, annullando in parte l’ordinanza contingibile ed urgente.

E’ stato infine rilevato che la domanda volta a conseguire il giusto corrispettivo, presentata dalla società, esula dalla giurisdizione del giudice amministrativo ed è stata pertanto dichiarata inammissibile.

Avv. Marco Porcu

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