RUP e Presidente della Commissione di Gara, soccorso istruttorio e terna dei subappaltatori nelle pronunce più recenti dei Giudici amministrativi (TAR e Consiglio di Stato)
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RUP e allo stesso tempo Presidente della Commissione di Gara? si può fare
Il Tar Umbria si pronuncia sull’applicazione dell’articolo 77, comma 4, del Codice, in una fattispecie nella quale il dirigente dei servizi formativi e sociali del Comune aveva assunto sia le funzioni di presidente della commissione di gara che quelle di responsabile del procedimento. Secondo i giudici amministrativi, non essendo stata fornita alcuna prova circa una eventuale situazione di incompatibilità tra i compiti del rup e quelli di presidente della commissione di gara, la procedura è del tutto legittima (TAR Umbria, sez. I, 2.01.2018, n. 10)
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Soccorso istruttorio, possibile la modifica dell’offerta
Nella materia degli appalti pubblici vige il principio della immodificabilità dell’offerta, a tutela della imparzialità e della trasparenza dell’agire della PA, nonché del principio della concorrenza e della parità di trattamento tra le imprese che prendono parte alla procedura.
Tuttavia, si ritiene ammissibile un’attività interpretativa della volontà dell’impresa partecipante alla gara, da parte della PA, al fine di superare eventuali ambiguità nella formulazione dell’offerta. Le offerte, pertanto, possono essere interpretate in modo tale da ricercare l’effettiva volontà del dichiarante (Consiglio di Stato, sez. V, 11.01.2018, n. 113)
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Terna dei subappaltatori, l’indicazione alla prova dei TAR
La presenza nell’appalto di lavorazioni maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa, impone la richiesta della terna dei subappaltatori. Tuttavia la mancata indicazione della terna non è causa di esclusione ma è rimediabile mediante soccorso istruttorio; va esclusa dalla gara una ditta che non ha indicato nell’offerta la terna dei subappaltatori (TAR Torino, 17 gennaio 2018, n. 94; C.G.A.R.S., 31 gennaio 2018, n. 48).