Il sopralluogo nelle gare per appalti pubblici disciplinate dall’art. 106 del D.P.R. n. 207/2010 prevedeva che l’offerta da presentare per l’affidamento degli appalti e concessioni di lavori pubblici dovesse essere accompagnata dalla dichiarazione con la quale il concorrente attestava di essersi recato sul luogo di esecuzione dei lavori e di aver preso conoscenza dello stato dei luoghi, nonché delle circostanze suscettibili di influire sul deposito dell’offerta. Il nuovo Codice e le indicazioni dell’ANAC.
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Il sopralluogo nelle gare per appalti pubblici ai sensi dell’art. 106 del D.P.R. n. 207/2010.
L’esistenza dell’obbligo di eseguire un previo “sopralluogo” nelle gare per appalti pubblici è stata ampiamente discussa nella vigenza del “vecchio” Codice, mentre con l’abrogazione dell’art. 106 del D.P.R. n. 207/2010 e con l’entrata in vigore del D.Lgs. n. 50/2016, i riferimenti normativi su cui fondare tale interpretazione si sono notevolmente assottigliati.
Questa norma è stata abrogata con l’avvento del nuovo Codice, ma lo scopo del sopralluogo rimane quello di consentire ai concorrenti di avere la piena conoscenza delle condizioni di esecuzione dell’opera, garantendo così la stazione appaltante da eventuali future richieste di varianti in corso d’opera da parte dell’esecutore.
L’articolo 79, comma 2 del “nuovo” Codice dei contratti, prevede infatti che quando le offerte possono essere formulate soltanto a seguito di una visita dei luoghi o dopo consultazione sul posto dei documenti di gara e relativi allegati, i termini per la ricezione delle offerte sono stabiliti in modo che gli operatori economici interessati possano prendere conoscenza di tutte le informazioni necessarie per presentare le offerte.
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L’intervento dell’ANAC del 18 luglio 2018.
A seguito delle richieste di chiarimento in tema di sopralluogo obbligatorio nelle procedure negoziate, l’ANAC ha deciso di intervenire con il comunicato del Presidente del 18 luglio 2018, depositato presso la segreteria del Consiglio in data 26 luglio 2018.
Le segnalazioni degli operatori hanno riguardato quel comportamento delle stazioni appaltanti che prevedono l’effettuazione del sopralluogo quale tassativa condizione da soddisfare nella fase preliminare della manifestazione di interesse delle procedure negoziate, ai fini dell’eventuale invito alla gara.
L’ANAC rileva l’ammissibilità del sopralluogo obbligatorio soltanto laddove l’oggetto del contratto abbia una stretta e diretta relazione con le strutture edilizie.
La scelta di prevedere il sopralluogo obbligatorio in un momento antecedente la formulazione delle offerte non è però considerata legittima dall’ANAC per le seguenti ragioni:
- fuoriesce dal perimetro applicativo della disposizione recata dal predetto articolo 79, comma 2, che collega il sopralluogo alla formulazione delle offerte;
- determina, in violazione dei principi di proporzionalità e libera concorrenza, un significativo ostacolo per gli operatori economici, sotto il profilo organizzativo e finanziario, alla competizione per l’affidamento degli appalti pubblici, considerata peraltro la possibilità che gli operatori economici non ricevano l’invito o decidano comunque di non presentare offerta.