La Cassazione non pare lasciare adito a dubbi: la molestia sul luogo di lavoro può legittimare il licenziamento di chi si sia reso autore di tali condotte.
Si è espressa in tal senso la Cassazione Civile, Sez. Lavoro, con l’ordinanza n. 6345 del 10.03.2025, con cui ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto da un dipendente che era stato licenziato a seguito di condotte moleste (consistite nel pronunciare ripetutamente frasi disonorevoli ed imbarazzanti) perpetrate all’indirizzo di una sua collega di lavoro.
La Cassazione ha avvalorato il percorso argomentativo della Corte d’Appello di Bologna secondo cui, tra le altre cose, la condotta posta in essere dal dipendente nei confronti della collega andasse inserita e valutata nel contesto lavorativo, nel quale ciascun dipendente ha il dovere di rispettare la dignità altrui ed in primo luogo quella dei colleghi: a tal riguardo, l’ordinamento impone che sia assicurato anche sul luogo di lavoro il pieno rispetto di qualunque scelta di orientamento sessuale, come tale attinente alla sfera intima e assolutamente riservata della persona.
Dunque, le molestie sono discriminazioni?
La Corte territoriale non ha esitato a ritenere che le frasi pronunciate dal dipendente all’indirizzo della collega rappresentassero chiaramente azioni disonorevoli ed immorali, in quanto tali discriminatorie: l’ordinamento definisce infatti discriminazioni le molestie, ovvero quei comportamenti indesiderati, posti in essere per ragioni connesse al sesso, aventi lo scopo o l’effetto di violare la dignità di una lavoratrice o di un lavoratore e di creare un clima degradante, umiliante od offensivo.
È fondamentale capire che, quando si parla di discriminazioni sessuali, il fulcro della tutela sono il contenuto oggettivo della condotta e la percezione soggettiva della vittima.
Non ha invece alcuna rilevanza l’intenzione soggettiva di infiggere molestie da parte dell’autore della condotta.
Nel caso oggetto d’esame, i comportamenti agiti dal dipendente ai danni della collega erano pacificamente indesiderati tanto che “lei si è imbarazzata diventando rossa in viso”; si era inoltre trattato di comportamenti agiti alla presenza di altri colleghi ed in più d’una occasione.
In breve, anche meri approcci indesiderati, senza contatto fisico, sono molestie e, in quanto tali, possono costituire legittima causa di licenziamento.
Responsabilità per i datori di lavoro.
L’ordinanza n. 6345 del 10.03.2025 ricorda nuovamente quanto sia importante per i datori di lavoro agire in prevenzione per sensibilizzare tutti i dipendenti sulle tematiche della violenza di genere e delle discriminazioni, anche perché è lo stesso datore di lavoro a risponderne in caso di inazione ai sensi dell’articolo 2087 c.c..
In tal senso, oltre ad adeguate politiche di D&I, utile appare l’introduzione nel contesto aziendale di figure quale la Consigliera di Fiducia, che agisce specificatamente in chiave di prevenzione e formazione, oltre che di risoluzione di controversie, contribuendo alla creazione di una nuova cultura aziendale.
Scarica qui: Cass. Civ. Sez. Lavoro ordinanza n. 6345 del 10.03.2025
Per approfondimenti sulla figura della Consigliera di Fiducia si rimanda all’articolo pubblicato sul sito al seguente link: La consigliera di fiducia: un concreto primo baluardo nella lotta alle discriminazioni e alla violenza di genere sul luogo di lavoro – CC Legal