Sospensione patente di guida: cosa fare e come fare ricorso

Sospensione patente di guida: cosa fare e come fare ricorso | Avv. Giorgia Franco

Sospensione patente di guida: cosa fare e come fare ricorso

Sospensione patente di guida: cosa fare e come fare ricorso 1280 600 CC Legal

Salvo che nei casi più gravi, nei quali è disposta la revoca della patente, il conducente che sia stato colto alla guida del veicolo in stato d’ebbrezza alcolica ovvero in stato di alterazione da uso di sostanze droganti o psicotrope, rischia la sospensione patente di guida. La sospensione verrà disposta a stretto giro dal Prefetto con un’ordinanza ad hoc e, in un secondo momento, dal Giudice penale.

Due provvedimenti di sospensione della patente per la stessa violazione?
Ebbene sì, in quanto – come ha più volte spiegato la giurisprudenza – sussiste una radicale differenza di finalità e presupposti tra il (primo) provvedimento prefettizio di sospensione provvisoria della patente di guida e la (seconda) sanzione accessoria della sospensione della patente di guida, inflitta dal Giudice penale all’esito dell’accertamento dei reati per i quali tale sanzione è prevista.

Nel primo caso, la sospensione patente di guida, pur costituendo anch’essa misura afflittiva, è un provvedimento amministrativo di natura cautelare, teso a tutelare con immediatezza l’incolumità dei cittadini e l’ordine pubblico. Impedisce cioè che il conducente del veicolo continui l’esercizio di un’attività potenzialmente creativa di ulteriori pericoli. Nel secondo caso, la sospensione è una vera e propria sanzione accessoria alla pena principale. Vale la pena, tuttavia, ricordare che il periodo di sospensione cautelare della patente potrà essere decurtato (ossia, sottratto) dal periodo di sospensione adottato quale sanzione accessoria alla pena principale dal Giudice penale in sentenza.

È possibile ricorrere contro il provvedimento di sospensione?
Avverso il provvedimento prefettizio di sospensione provvisoria è ammesso ricorso sospensione patente al Giudice di Pace territorialmente competente entro 30 (trenta) giorni dalla relativa notifica, con cui si potrà, tra l’altro, chiedere una sospensione urgente dell’efficacia dell’ordinanza prefettizia.

Merita infatti precisare che, quando la sospensione è conseguenza di violazioni integranti fattispecie di reato ai sensi dell’art. 223 C.d.S (a titolo puramente esemplificativo, art. 186/2 lett. b e c e 186/7; art. 187; 189/1,6,7), o nel caso in cui dalla violazione commessa sia derivato un incidente stradale, non è possibile avanzare istanza per l’ottenimento di un permesso di guida per fasce orarie prestabilite.

Per approfondire, puoi consultare anche il sito ufficiale della Prefettura di Milano.

Avv. Giorgia Franco

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