Salvo che nei casi più gravi, nei quali è disposta la revoca della patente, il conducente, che sia stato colto alla guida del veicolo in stato d’ebbrezza alcolica ovvero in stato di alterazione da uso di sostanze droganti o psicotrope, rischia la sospensione della patente di guida.
La sospensione verrà disposta a stretto giro dal Prefetto con un’ordinanza ad hoc, e, in un secondo momento, dal Giudice penale.
Due provvedimenti di sospensione della patente per la stessa violazione?
Ebbene sì in quanto – come ha più volte spiegato la giurisprudenza – sussiste una radicale differenza di finalità e presupposti tra il (primo) provvedimento prefettizio di sospensione provvisoria della patente di guida e la (seconda) sanzione accessoria della sospensione della patente di guida, inflitta dal Giudice penale all’esito dell’accertamento dei reati per i quali tale sanzione è prevista.
Nel primo caso, la sospensione della patente di guida, pur costituendo anch’essa misura afflittiva, è un provvedimento amministrativo di natura cautelare, teso a tutelare con immediatezza l’incolumità dei cittadini e l’ordine pubblico, impedendo che il conducente del veicolo continui nell’esercizio di un’attività potenzialmente creativa di ulteriori pericoli; nel secondo caso, la sospensione della patente di guida è una vera e propria sanzione accessoria alla pena principale.
Vale la pena, tuttavia, ricordare che il periodo di sospensione cautelare della patente sofferto in forza dell’ordinanza del Prefetto potrà essere decurtato (ossia, sottratto) dal periodo di sospensione della patente di guida adottato quale sanzione accessoria alla pena principale dal Giudice penale in sentenza.
Avverso il provvedimento prefettizio di sospensione provvisoria della patente di guida è ammesso ricorso al Giudice di Pace territorialmente competente entro 30 (trenta) giorni dalla relativa notifica, con cui si potrà tra l’altro chiedere una sospensione urgente dell’efficacia dell’ordinanza prefettizia.
Merita infatti precisare che, quando la sospensione della patente di guida è conseguenza di violazioni integranti fattispecie di reato ai sensi dell’art. 223 C.d.S (a titolo puramente esemplificativo, art. 186/2 lett. b e c e 186/7; art. 187; 189/1,6,7), o nel caso in cui dalla violazione commessa sia derivato un incidente stradale, , non è possibile avanzare istanza per l’ottenimento di un permesso di guida per fasce orarie prestabilite (Sospensione – Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Milano)