RITENUTE NEGLI APPALTI E SUBAPPALTI

RITENUTE NEGLI APPALTI E SUBAPPALTI

RITENUTE NEGLI APPALTI E SUBAPPALTI 806 1209 CC Legal

Ritenute e compensazioni in appalti e subappalti: le risposte alle questioni interpretative irrisolte ed ai dubbi applicativi delle imprese sulle nuove norme.

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L’articolo 17-bis del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, (introdotto dal Decreto Fiscale 2020, D.L. 26 ottobre 2019 n. 124,  art. 4, convertito in legge, con modificazioni, dall’art.  1,  comma  1,  L.  19 dicembre 2019, n. 157, e collegato alla Legge di Bilancio per il 2020), impone nuovi e gravosi adempimenti a carico di committenti (ma anche di appaltatori, subappaltatori e altri soggetti) che affidano il compimento di opere e/o servizi di importo complessivo annuo superiore a 200.000 Euro a un’impresa, tramite contratti per appalti, subappalti o affidamenti comunque denominati, caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera, presso le sedi di attività del committente, e con l’utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest’ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma.

 [Vedi anche: DECRETO CURA ITALIA E NOVITA’ PER GLI APPALTI  PUBBLICI]

Al ricorrere dei presupposti sopra indicati, l’art. 17-bis obbliga infatti

  • il committente, a richiedere all’impresa appaltatrice o affidataria e alle imprese subappaltatrici (obbligate a rilasciarle),copia delle deleghe di pagamento (mod. F24) relative al versamento delle ritenute inerenti agli emolumenti corrisposti ai lavoratori direttamente impiegati nell’esecuzione dell’opera o del servizio,
  • l’appaltatore, a trasmettere inoltre al committente, entro i cinque giorni lavorativi successivi alla scadenza del versamento delle menzionate ritenute (scadenza che di regola cade il giorno 16 di ciascun mese), un elenco nominativo di tutti i lavoratori, identificati mediante codice fiscale, impiegati nel mese precedente direttamente nell’esecuzione di opere o servizi affidati dal committente, con il dettaglio delle ore di lavoro prestate da ciascun percipiente in esecuzione dell’opera o del servizio affidato, l’ammontare della retribuzione corrisposta al dipendente collegata a tale prestazione e il dettaglio delle ritenute fiscali eseguite nel mese precedente nei confronti di tale lavoratore, con separata indicazione di quelle relative alla prestazione affidata dal committente.

 

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Tali obblighi, come previsto dallo stesso art. 17-bis, non trovano applicazione se le imprese appaltatrici o affidatarie o subappaltatrici consegnano al committente la certificazione, messa a disposizione dall’Agenzia delle entrate, che attesta la sussistenza dei requisiti di “affidabilità” indicati alle lettere a) e b) del comma 5 del suddetto articolo.

 

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Nell’opera, dopo aver inquadrato dal punto di vista privatistico e pubblicistico le “figure” contrattuali interessate”, viene illustrato il contenuto delle nuove disposizioni, alla luce dei chiarimenti forniti dalla circolare dell’Agenzia delle entrate e da altri autorevoli commentatori, con approccio critico ma soprattutto, con taglio pratico, cercando di proporre una risposta alle questioni interpretative irrisolte ed ai dubbi applicativi delle imprese.

 

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Vengono inoltre approfondite, dal punto di vista normativo e rispetto agli ultimi arresti giurisprudenziali, le ulteriori ipotesi di responsabilità solidale ricadenti in capo a committenti, appaltatori e subappaltatori, così da fornire agli operatori del settore un utile e agile strumento di lavoro.

Sono naturalmente oggetto di analisi anche gli effetti, con riguardo alla disciplina in esame, della legislazione emanata per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19.

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Giorgio Mangiaracina e Marco Porcu

 

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