Superbonus 110: ecco come si calcola lo sconto in fattura e quanto vale la detrazione trasferita all’impresa (circ. 24/E/2020 dell’Agenzia delle Entrate).
Coloro che eseguono interventi che danno diritto al superbonus, cioè alla detrazione fiscale nella misura del 110 per cento della spesa sostenuta (da calcolare sul valore totale della fattura, al lordo del pagamento dell’IVA), possono optare per il cosiddetto “sconto in fattura”, vale a dire per uno sconto immediato sul prezzo da pagare all’impresa che esegue i lavori, di importo massimo non superiore al prezzo stesso, con contestuale trasferimento della detrazione all’impresa. Ma come si calcola lo sconto in fattura? E quanto vale la detrazione trasferita all’impresa? La circolare 24/E/2020 dell’Agenzia delle Entrate fornisce novità importi sulla misura e sulla modalità di utilizzo della super detrazione fiscale.
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Esempio 1, sconto in fattura “totale” (quindi pari al prezzo dei lavori)
Nel caso in cui il contribuente sostenga una spesa pari a 40.000 euro (al lordo dell’IVA) alla quale corrisponde una detrazione pari a 44.000 euro (110 per cento), a fronte dello sconto applicato in fattura pari a 40.000 euro, l’impresa maturerà un credito d’imposta pari a 44.000 euro, cedibile a terzi, i quali avranno a loro volta facoltà di successiva cessione.
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Esempio 2, sconto in fattura “parziale” (quindi inferiore al prezzo dei lavori)
Nel caso in cui l’impresa applichi uno sconto “parziale”, il credito d’imposta è calcolato sull’importo dello sconto applicato. Ciò comporta, in sostanza, che se a fronte di una prezzo di 40.000 euro, l’impresa applica uno sconto pari a 15.000 euro, la stessa maturerà un credito d’imposta pari a 16.500 euro, cedibile a terzi. Al contribuente rimarrà quindi una detrazione pari a 27.500 euro (110 per cento di 25.000 euro rimasti a carico) che potrà anche cedere a terzi, i quali avranno a loro volta facoltà di successiva cessione.
Non è invece possibile concordare uno sconto in fattura per 15.000 e trasferire all’impresa una detrazione di valore superiore al 110 % dello sconto praticato.
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Sconto in fattura per lavori in condominio o su immobili in comproprietà
L’opzione per lo sconto in fattura può essere effettuata in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei lavori che, con riferimento agli interventi ammessi al superbonus, non possono essere più di due per ciascun intervento complessivo.
Nel caso in cui più soggetti sostengano spese per interventi realizzati sul medesimo immobile di cui sono possessori, ciascuno potrà decidere autonomamente se fruire direttamente della detrazione o esercitare le opzioni previste, indipendentemente dalla scelta operata dagli altri.
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In particolare, per interventi sulle parti comuni degli edifici, non è necessario che il condominio nel suo insieme opti per lo sconto in fattura o per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante. Infatti, alcuni condomini potranno scegliere di sostenere le spese relative agli interventi e beneficiare così della detrazione, mentre altri potranno optare per lo sconto in fattura o per la cessione del credito.
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Novità del Decreto Agosto
Con riguardo a quanto da ultimo osservato, bisogna aggiungere che il riguardo bisogna tuttavia aggiungere che il Decreto Agosto, convertito in L. n. 126/2020, ha stabilito che per i lavori da realizzare nell’ambito del condominio, la decisione relativa all’applicazione dello sconto in fattura (o alla cessione del credito) relativo al superbonus, possa essere presa non già individualmente, bensì dall’assemblea con decisione vincolante per tutti i condòmini, con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti in assemblea e almeno un terzo del valore dell’edificio.
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