Sospensione dei termini dei procedimenti amministrativi (D.L. Cura Italia e Liquidità)
Come noto, con il Decreto-Legge 17 marzo 2020, n. 18 recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19.” (c.d. Decreto Cura Italia), è intervenuto su molti aspetti delle nostre vite personali e professionali.
L’articolo 103, del D.L. Cura Italia, intitolato “Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza”, ha previsto che ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d’ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020 (questo termine è stato prorogato al 15 maggio 2020 dal D.L. 8 aprile 2020 n. 23).
Le PA sono comunque tenute ad adottare ogni idonea misura organizzativa al fine di assicurare la ragionevole durata e conclusione dei procedimenti.
In tema di procedure ad evidenza pubblica, la circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) del 23 marzo 2020, ha stabilito che la sospensione risulta applicabile a tutti i termini stabiliti dalle singole disposizioni della lex specialis (esemplificativamente: termini per la presentazione delle domande di partecipazione e/o delle offerte; termini previsti dai bandi per l’effettuazione di sopralluoghi; termini concessi ai sensi dell’articolo 83, comma 9, del codice per il c.d. “soccorso istruttorio”) nonché a quelli eventualmente stabiliti dalle commissioni di gara relativamente alle loro attività.
avvocato