DL CURA ITALIA: ATTENUATA RESPONSABILITA’ DEL DEBITORE. QUANDO SI APPLICA?

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DL CURA ITALIA: ATTENUATA RESPONSABILITA’ DEL DEBITORE. QUANDO SI APPLICA?

DL CURA ITALIA: ATTENUATA RESPONSABILITA’ DEL DEBITORE. QUANDO SI APPLICA? 3865 2576 CC Legal

Nel  DL “Cura Italia” (DL 17 marzo 2020, n. 18) c’è una norma che ha la funzione di agevolare il debitore che sia in tale difficoltà da non poter adempiere alle proprie obbligazioni a causa delle misure emergenziali di contenimento.

La norma, art. 91 del D.L. 18/2020 (primo comma), è la seguente: “Il rispetto delle misure di contenimento di cui al presente decreto è sempre valutata ai fini dell’esclusione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1218 e 1223 del Codice civile, della responsabilità del debitore, anche relativamente all’applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti”.

 

Ma cosa significa questa norma?

 

Analizziamo, per prima cosa la responsabilità del debitore disciplinata negli articoli del Codice Civile riportati dall’art. 91 del D.L. 18/2020, in sintesi:

 

  • Il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno se non prova che l’inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui imputabile;

 

  • Il risarcimento del danno (in caso di mancata prova dell’impossibilità della prestazione) per l’inadempimento o il ritardi deve comprendere la perdita subita dal creditore come il mancato guadagno in quanto ne siano conseguenza immediata e diretta.

 

Le prime interpretazioni circa l’ambito di applicazione dell’art. 91 D.L. 18/2010 suggeriscono chela norma riguardi i casi in cui l’inadempimento (omesso o ritardato) derivi dalle misure autoritative di contenimento della pandemia (divieti di spostamento, chiusura delle attività produttive, ad esempio) e non dalla pandemia in sé (come sarebbe se un fornitore dimezzasse la produzione a causa di lavoratori malati per coronavirus).

 

Noi avvocati di CC Legal siamo impegnati nel seguire tutta l’evoluzione normativa che si sta sviluppando nella situazione di emergenza da coronavirus e daremo costanti aggiornamenti anche su questa nuova norma e la casistica in cui potrebbe trovare applicazione.

 

Alcuni casi di applicazione potrebbero essere questi:

 

  • lo spostamento di qualche settimana di una data per la stipula di un contratto definitivo, decisa in un contratto preliminare;

 

  • la limitazione delle conseguenze in termini di danno per il mancato rispetto del“termine essenziale” per l’adempimento di una data obbligazione (art. 1457 del Codice civile)

 

  • chi ha dato o ricevuto una “caparra confirmatoria” ed è inadempiente comporta, quale conseguenza, che l’altra parte può recedere dal contratto e può trattenere la caparra o pretendere il doppio di quella data senza ulteriori conseguenze per i danni subiti dalla parte che avrebbe voluto l’adempimento.

 

Nei prossimi giorni vi daremo ulteriori aggiornamenti sull’ambito applicativo di questa norma e, qualora vi trovaste in condizioni di non poter adempiere alle vostre obbligazioni o i vostri debitori si trovassero nella medesima situazione, non esitate a contattarci

Barbara Crivellaro

Avvocato