ACCERTAMENTO IMU E VALIDITÀ DELLA DICHIARAZIONE ICI

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ACCERTAMENTO IMU E VALIDITÀ DELLA DICHIARAZIONE ICI

ACCERTAMENTO IMU E VALIDITÀ DELLA DICHIARAZIONE ICI 1280 686 CC Legal

Con avvisi di accertamento emessi a fine 2018 per l’anno 2013, più di un Comune sembra negare la validità ai fini IMU delle dichiarazioni presentate in passato in relazione all’ICI, per quanto riguarda in particolare il mantenimento delle agevolazioni riconosciute in vigenza dell’ICI.

 

Come è noto, a partire dall’anno 2012 l’Imposta Comunale sugli Immobili (“ICI”) è stata sostituita dall’Imposta Municipale Propria (“IMU”) (art. 8, comma 1, D. Lgs. n. 23/2011).

Era quindi necessario presentare una nuova dichiarazione ai fini IMU, oppure le dichiarazioni già presentate ai fini ICI conservavano la loro validità anche in relazione al nuovo tributo?

Attualmente più di un Comune sembra negare la validità ai fini IMU delle dichiarazioni presentate in passato in relazione all’ICI, soprattutto per quanto riguarda il mantenimento delle agevolazioni riconosciute in vigenza dell’ICI.

In altri termini, dal punto di vista del Comune, con l’entrata in vigore dell’IMU sarebbe stato necessario presentare una nuova dichiarazione per continuare a godere di una determinata agevolazione prevista in ambito ICI. In mancanza, i dati dichiarati ai fini ICI non potevano essere presi in considerazione per la determinazione della misura del nuovo tributo.

Tuttavia, il legislatore ebbe cura di stabilire che le dichiarazioni presentate ai fini ICI avrebbero mantenuto la loro validità, in quanto compatibili, anche ai fini IMU (art. 13, comma 12-ter, D. L. n. 201/2011). Questo perchè

  • i dati rilevanti ai fini della determinazione del nuovo tributo erano rimasti pressoché invariati rispetto a quelli richiesti per l’applicazione dell’ICI, ed inoltre
  • il Comune avrebbe comunque potuto acquisire ulteriori informazioni rilevanti attraverso la semplice consultazione delle banche dati catastali (D.M. 30.10.2012, Approvazione del modello di Dichiarazione IMU e delle relative Istruzioni, pag. 2).

In proposito si deve osservare come il già citato D.M. 30.10.2012 chiarisse sin da subito che l’obbligo dichiarativo IMU sorge solo nei casi in cui sono intervenute variazioni oggettive o soggettive che danno luogo ad una diversa determinazione del tributo rispetto a quanto risultante dalle dichiarazioni ICI già presentate, nonché nei casi in cui si siano verificate variazioni non conoscibili dal Comune attraverso la consultazione delle menzionate banche dati pubbliche (D.M. 30.10.2012, Approvazione del modello di Dichiarazione IMU e delle relative Istruzioni, pag. 3).

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Tanto premesso, come si può stabilire in concreto se la dichiarazione già presentata ai fini ICI conservi validità anche in relazione all’IMU?

In termini generali è opportuno

  • anzitutto verificare la disciplina applicabile a livello locale (Regolamenti e Delibere adottate dal Comune), prima in relazione all’ICI e poi in relazione all’IMU;
  • successivamente, eseguire un riscontro circa la conformità della condotta del contribuente in relazione agli immobili posseduti, alla normativa anche di fonte secondaria, dei due menzionati tributi;
  • quanto sopra, in relazione a tutte le annualità interessate.

Se all’esito del suddetto riscontro non vengono rilevate variazioni oggettive o soggettive non conoscibili dal Comune attraverso la consultazione delle banche dati pubbliche e suscettibili di dar luogo ad una diversa determinazione del tributo, si potrà pertanto concludere che la dichiarazione presentata a suo tempo ai fini ICI conserva validità anche in relazione all’IMU, a prescindere dal tempo trascorso dalla presentazione della menzionata dichiarazione.

In altri termini, dal momento che i dati rilevanti ai fini della determinazione del nuovo tributo sono rimasti pressoché invariati rispetto a quelli richiesti per l’applicazione dell’ICI,  se la situazione di fatto si è mantenuta omogenea nel corso del tempo,  la dichiarazione presentata a suo tempo ai fini ICI conserva validità anche in relazione all’IMU e ad eventuali inerenti agevolazioni.

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Da ultimo, in un’ottica di corretta gestione degli adempimenti fiscali, oltreché nella scelta di instaurare un eventuale contenzioso, appare opportuno tenere presente quanto segue:

  • è deducibile dal reddito d’impresa e di lavoro autonomo l’IMU effettivamente pagata nel corso dell’esercizio (criterio di cassa) per gli immobili strumentali anche se dovuta in relazione ad annualità precedenti a partire dal 2013, e che
  • la Legge di Bilancio per il 2019 (L. n. 145/2018) ha aumentato dal 20% al 40% la percentuale di deducibilità del tributo in esame.

 

Avv. Giorgio Mangiaracina