IL Decreto Legge “Sicurezza” inasprisce le sanzioni destinate a punire il subappalto illecito, aggravando la posizione dei responsabili.
La conversione del decreto legge.
Il Decreto Legge 4 ottobre 2018, n. 113, recante “Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonche’ misure per la funzionalita’ del Ministero dell’interno e l’organizzazione e il funzionamento dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalita’ organizzata”- è stato convertito con modificazioni dalla L. 1 dicembre 2018, n. 132 (in G.U. 03/12/2018, n. 281).
[RITENUTE NEGLI APPALTI E SUBAPPALTI: LE SANZIONI]
Il Decreto Legge c.d. “Sicurezza”, interviene in vari settori:
- sicurezza urbana;
- lotta al terrorismo;
- lotta alla mafia;
- immigrazione.
Agli articoli 24, 25, nel Capo dedicato alle disposizioni in materia di prevenzione e contrasto alla criminalità mafiosa, il Decreto Legge Sicurezza apporta delle modifiche alle disposizioni destinate a punire il subappalto non autorizzato (“subappalto illecito”), aggravando le conseguenze negative per gli eventuali responsabili (appaltatore e subappaltatore o affidatario in cottimo).
[APPALTI DI RISTRUTTURAZIONI: IL SUPERBONUS 110]
Il subappalto.
Come noto, il subappalto, nel settore degli appalti pubblici, rappresenta uno degli istituti a maggior rischio di infiltrazione mafiosa, oltre che maggiormente problematici per l’effettuazione delle dovute verifiche in fase esecutiva da parte dell’amministrazione.
Su quest’ultimo aspetto, il D.M. n. 49/2018 ha inserito precisi obblighi in capo al direttore dei lavori e al direttore del’esecuzione, al fine di evitare che il subappaltatore esegua una percentuale dell’opera eccedente quella oggetto di precedente autorizzazione, oppure per evitare che intervengano subcontraenti sconosciuti alla committenza.
E’ utile ricordare che l’articolo 105 del D.Lgs. n. 50/2016 (c.d. “Codice dei contratti pubblici”) stabilisce che:
- il subappaltatore non può eseguire una quota di lavori, servizi o forniture superiore al trenta per cento del valore del contratto;
- il subappalto deve essere previamente autorizzato;
- il subappaltatore (così come l’eventuale terna), deve essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’articolo 80 del Codice dei contratti pubblici;
- non costituisce subappalto e quindi non è soggetto ad autorizzazione qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l’impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo inferiore al 2 per cento dell’importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro e qualora l’incidenza del costo della manodopera e del personale sia inferiore al 50 per cento dell’importo del contratto da affidare (articolo 105 comma 2, Codice dei contratti pubblici).
[APPALTI DI RISTRUTTURAZIONI: MASSIMALI DELLE SPESE AGEVOLATE ]
Il divieto di subappalto illecito.
Il subappalto illecito è punito dalla Legge 13 settembre 1982, n. 646, recante “Disposizioni in materia di misure di prevenzione di carattere patrimoniale ed integrazione alle leggi 27 dicembre 1956, n. 1423, 10 febbraio 1962, n. 57 e 31 maggio 1965, n. 575. Istituzione di una commissione parlamentare sul fenomeno della mafia (in G.U. 14 settembre 1982, n. 253)”.
L’articolo 25 del Decreto Sicurezza, interviene sull’articolo 21, comma 1, della Legge n. 646/1982, stabilendo che chiunque ha in oggetto opere riguardanti la pubblica amministrazione, concede anche di fatto, in subappalto o a cottimo, in tutto o in parte, le opere stesse, senza l’autorizzazione dell’autorità competente è punito non più con l’arresto da sei mesi ad un anno e con un ammenda, bensì con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa.
[APPALTI DI RISTRUTTURAZIONI: COME FUNZIONA LO SCONTO IN FATTURA]
La pena della reclusione da uno a cinque anni e della multa viene altresì prevista direttamente nei confronti del subappaltatore e dell’affidatario del cottimo.
Si assiste dunque alla trasformazione del reato da contravvenzione a delitto, con la contestuale modifica dell’elemento soggettivo richiesto ai fini dell’accertamento della sussistenza del subappalto illecito.
A differenza di quanto accade per i reati contravvenzionali, infatti, i delitti, salvo diversa indicazione, sono puniti solo a titolo di dolo, ossia quando l’evento dannoso o pericoloso è stato preveduto e voluto dall’agente come conseguenza della propria azione od omissione.
In mancanza di specifiche indicazioni, il delitto di subappalto illecito è ora punito solo a titolo di dolo e non di colpa.
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