La TARI è spesso richiesta anche quando non è dovuta (esempio: Milano). Come verificare se si è pagato in eccesso, ottenendo il rimborso anche per gli anni passati (art. 1, comma 639 e seguenti, L. 27 dicembre 2013, n. 147).
- La TARI (molto) in sintesi
La TARI è dovuta da chiunque possieda immobili nei quali possono essere prodotti rifiuti e si compone di due parti:
- la parte fissa, calcolata in base alla superficie dell’immobile (in €/mq),
- e la parte variabile, calcolata in base al numero degli occupanti per le abitazioni (“utenze domestiche”), e alla potenziale produzioni di rifiuti (kg/mq) per le imprese (“utenze non domestiche”).
- Utenze nondomestiche: in quali casi la TARI non è dovuta
Per le imprese, la parte variabile della TARI è calcolata in base alla produzione di rifiuti potenziale, espressa in kg/mq a seconda del tipo di attività (D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158). Tuttavia, se lo smaltimento rifiuti è gestito in proprio, oppure la produzione effettiva di rifiuti è differente da quella potenziale, la TARI non è dovuta.
Prendiamo ad esempio un grande negozio di abbigliamento sportivo, che occupa 2.300 mq.
Questo tipo di negozio produce potenzialmente 12 kg di rifiuti per mq per anno, quindi il Comune applicherà la TARI nella misura illustrata di seguito:
Parte fissa TARI: 3,50€/mq. Quindi 3,50€*2.300 = 8.050€;
Parte variabile TARI: 3,00€/mq. Quindi 3,00€*2.300 = 6.900€;
Spesa Totale per la Gestione rifiuti: 8.050+6.900= 14.950 € all’anno.
Tuttavia, per ridurre notevolmente la TARI, per il negozio in questione è sufficiente comunicare al Comune quanto segue:
- sui 2.300 mq complessivi, lo spazio espositivo adibito alla vendita è pari a 2.100 mq, mentre il resto è adibito a uffici e servizi;
- nello spazio espositivo si producono unicamente imballaggi, che vengono smaltiti in proprio (come previsto dalla Legge) tramite una ditta specializzata;
- pertanto, per il servizio comunale di raccolta e smaltimento, la produzione effettiva di rifiuti nello spazio espositivo è pari 0 kg/mq;
- in conseguenza, la TARI dovuta per la superficie adibita a spazio espositivo, è pari a 0,00€, con il risultato illustrato di seguito.
Parte fissa TARI: 3,50€/mq. Quindi 3,50€*200mq (uffici e servizi) = 700€;
Parte variabile TARI: 3,00€/mq. Quindi 3,00€*200mq (uffici e servizi) = 600€;
Spesa Totale per la Gestione rifiuti: 700+600 = 1.300 €.
La differenza nel caso illustrato, anche questo abbastanza frequente nella prassi, è pari a 13.650 € per anno, per punto vendita.
- Utenze domestiche: il calcolo corretto e quello errato della parte variabile
La parte variabile della tassa deve essere applicata una sola volta per ogni utenza, come indicato anche di recente dal Ministero Economia e Finanze. Diverse amministrazioni locali, tra le quali l’esempio più noto è il Comune di Milano, la applicano invece più volte per la stessa utenza, come illustrato di seguito.
Prendiamo ad esempio un appartamento di 100 mq, con box auto (24mq) e cantina (12 mq), abitato da 4 persone.
Calcolo corretto:
Parte fissa TARI: 2,00€/mq. Quindi: 2,00€*(100+24+12)=272,00 €.
Parte variabile TARI: 120,00 €.
TARI Totale: 272,00+120,00 = 392,00 €.
Calcolo errato:
Parte fissa TARI: 2,00€/mq. Quindi: 2,00€*(100+24+12)=272,00 €.
Parte variabile TARI per l’appartamento: 120,00 €;
Parte variabile TARI per il box auto: 120,00 €;
Parte variabile TARI per la cantina: 120,00 €;
TARI Totale: 272,00+120,00+120,00+120,00 = 632,00 €.
La differenza nel caso illustrato, abbastanza frequente nella prassi, è pari a 240,00 € per anno.
- Come verificare se si è pagato in eccesso, ottenendo il rimborso anche per gli anni passati.
Per tutte le utenze, domestiche e non domestiche, occorre verificare anzitutto l’avviso di pagamento predisposto dal Comune; poi il Regolamento Comunale TARI/IUC, e il Piano Finanziario relativo al servizio di raccolta e smaltimento rifiuti del singolo Comune, generalmente reperibili via internet.
Una volta riscontrata l’eventuale irregolarità, per le utenze non domestiche sarà opportuno anzitutto presentare una nuova denuncia TARI aggiornata, con effetto per gli anni successivi.
Poi, per le annualità passate e per quella in corso potrà essere chiesto il rimborso di quanto versato in eccesso. La procedura di rimborso è la medesima per tutte le utenze: istanza di rimborso al Comune, allegando tutti i documenti a fondamento della richiesta.
Il Comune ha di regola 180 giorni di tempo per rispondere. In taluni casi, per ottenere il rimborso potrebbe essere necessario proporre ricorso in Commissione Tributaria. Tuttavia in genere, il Comune eroga il rimborso o propone una compensazione con i pagamenti previsti per l’annualità successiva.
Avv. Giorgio Mangiaracina