Il Consiglio di Stato, sentenza del 7.2.2018 n. 815, dichiara illegittima l’applicazione del soccorso istruttorio avente ad oggetto l’offerta economica di un concorrente
L’istituto del soccorso istruttorio. Il soccorso istruttorio è uno degli istituti più controversi della recente legislazione nazionale sugli appalti pubblici. A seguito di un suo consolidamento applicativo con il “vecchio” D.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, il nuovo Codice ne ha in parte modificato i tratti caratteristici, creando qualche incertezza tra gli operatori.
Principio incontestabile del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 è quello per cui non è possibile integrare e/o modificare l’offerta economica e tecnica dell’operatore economico.
La sentenza del Consiglio di Stato. Con la sentenza del 7 febbraio 2018, n. 815, la quinta sezione del Consiglio di Stato è intervenuta in merito ad una gara informale (bandita ai sensi dell’articolo 162 del nuovo Codice), per l’affidamento della fornitura di servizi di connettività satellitare.
Nel caso in esame, la commissione di gara chiedeva alla società poi risultata prima classificata di specificare il contenuto della propria offerta economica, ove erano stati indicati i costi aziendali per l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro nella misura dell’1% del margine dell’offerta.
Integrata l’offerta e divenuta definitiva l’aggiudicazione, la seconda in graduatoria adiva il tribunale amministrativo per contestare un uso non corretto dell’istituto del soccorso istruttorio, così come previsto dall’articolo 83, comma 9, del nuovo Codice.
Giunta la questione all’attenzione del Consiglio di Stato, viene enunciato un principio inoppugnabile, ovvero l’impossibilità per la stazione appaltante di richiedere al concorrente di integrare la propria offerta tecnica ed economica.
La possibile integrazione può infatti riguardare soltanto l’offerta amministrativa.
Pertanto, anche gli oneri di sicurezza aziendale devono essere espressamente indicati nell’offerta e non possono essere soggetti all’applicazione dell’istituto del soccorso istruttorio
Avv. Marco Porcu